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IL QUADRO NORMATIVO VIGENTE
La normativa nazionale italiana in materia di
acustica in edilizia si è evoluta a partire dagli anni '60 con documenti
inizialmente dedicati ai soli edifici pubblici; in seguito, prima
piuttosto debolmente con il D.M. 5/7/1975 e poi con D.P.C.M. 5/12/1997,
il concetto di requisito acustico minimo è stato esteso agli edifici
comuni di ogni categoria (ad eccezione di quelli industriali). Di
seguito vengono descritte le norme a carattere cogente (norme giunche)
superate e vigenti.
PARAMETRI FONDAMENTALI NELL'ACUSTICA
EDILIZIA
Di seguito vengono identificati di seguito i
parametri fondamentali per l'approccio italiano, dal momento che i
parametri utilizzati per descrivere le prestazioni acustiche degli
edifici sono molteplici, e variano da Paese a Paese. In Italia i
parametri fondamentali, introdotti dal D.P.C.M. 5/12/1997 ( la norma
giuridica attualmente vigente), sono descritti nella seguente tabella.
Definizione |
Scopo |
Norma tecnica di riferimento |
|
R’ w |
Potere
fonoisolante apparente di elementi di separazione fra ambienti |
Isolamento acustico per
via aerea fra ambienti |
ISO 140-4 ISO
717-1 |
D'2m,nT,w |
Isolamento
acustico standardizzato di facciata |
Isolamento acustico di
facciata di edifici |
ISO 140-5 ISO
717-1 |
L'n,w |
Livello di
rumore di calpestio di solai normalizzato rispetto all’
assorbimento equivalente |
Rumore di calpestio |
ISO 140-6 ISO
71 7-2 |
LAsmax |
Livello
massimo di pressione sonora, ponderata A con costante di tempo
slow |
Rumore di impianti |
|
LAeq |
Livello
continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A1 |
Rumore di impianti |
|
T60 |
Tempo di
riverberazione |
Riverberazione di
ambienti chiusi |
ISO 3822 |
I parametri sopra descritti sono indici a
singolo numero: in un singolo numero (espresso in dB o dB(A) eccetto che
per il tempo di riverberazione) viene sintetizzata la prestazione
acustica di interesse. Nel caso dei primi due parametri, che esprimono
un isolamento, la prestazione è tanto migliore quanto più l'indice è
elevato (R'w = 52 dB è meglio di R'w = 49 dB). Nel caso degli altri
parametri (che esprimono un livello di pressione sonora) la prestazione
è tanto migliore quanto più l'indice è contenuto (L'nw = 60 dB è meglio
di L'nw = 63 dB).
NORMATIVA NAZIONALE
I documenti rilevanti in materia sono i
seguenti:
Documento
|
Contenuti |
Applicabilità |
Circ. Ministero L.L.P.P. n. 1769 del 30/4/1966
|
Definisce le tecniche di collaudo e i
requisiti minimi per le costruzioni edilzie. Si rivolge in
particolare ai capitolati d’ appalto per le costruzioni di
competenza pubblica |
Edifici pubblici in genere |
Circo Ministero L.L.P.P. n. 31 50 del
22/5/1967 |
Definisce i criteri di valutazione e
collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici |
Edilizia scolastica |
D.M. Ministero della Sanità del 5/7/1
975 |
Definisce i requisiti
igienico-sanitari dei locali d'abitazione. In questo contesto
rimanda genericamente agli standard consigliati (in precedenza)
dal Ministero dei L.L.P.P. e dunque, implicitamente, alle
circolari 1769 e 3150 sopra citate |
Tutte le tipologie di edifici civili |
D.M. del 18/12/1975 |
Definisce norme tecniche aggiornate
relative all'edilizia Edilizia scolastica |
Edilizia scolastica |
D.P.C. M. 5/12/1997 |
Decreto attuativo della Legge Quadro
sull'inquinamento acustico. Definisce i requisiti minimi per
edifici di ogni tipo |
Tutte le tipologie di edifici civili |
NORMATIVA NAZIONALE SUPERATA
La Circolare del Ministero dei lavori
pubblici n. 1769 del 30 aprile 1966 definisce le tecniche di collaudo
(in
laboratorio ed in opera) degli edifici e dei
soli componenti e fissa i requisiti minimi dell'isolamento acustico,
suddivisi in due categorie qualitative:
• isolamento normale;
• isolamento superiore.
La circolare si limita a regolamentare
soltanto l'edilizia sovvenzionata dallo Stato, non considerando
l'edilizia
privata. A titolo indicativo si riportano i
limiti richiesti per l'isolamento di divisori interni, di solai e per il
rumore
degli impianti. Anche la Circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 3150 del 22/5/1967 si limita a considerare soltanto una determinata tipologia di edilizia, quella scolastica, rimandando alla Circolare 1769 per i criteri generali. Tale circolare introduce tuttavia il requisito fondamentale nelle aule scolastiche per il tempo di riverberazione, fissato a 1,2s. Successivamente viene pubblicato il D.M. del 5 Luglio 1975, dove viene stabilito (Art. 8) che i materiali impiegati debbono essere in grado di garantire "un'adeguata protezione acustica". Per la prima volta si richiede che i materiali siano in grado di garantire un minimo di comfort acustico dei locali abitati nei confronti del rumore di calpestio, da quelli da traffico stradale ed aereo, dagli impianti e dagli apparecchi installati nell'edificio. A distanza di pochi mesi viene emanato il D.M. del 18 dicembre 1975, il quale aggiorna le norme relative all'edilizia scolastica in materia di protezione acustica (riprende i requisiti della Circolare Ministeriale dei LL.PP. n. 3150 del 22 maggio 1967). Viene in seguito affrontata l'analisi della legge quadro n. 447 del 26 ottobre 1995 e il D.P.C.M. del 5 Dicembre 1997 per la determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici.
|
Parametri
|
|||
Categorie qualitative |
Isolamento apparente R’w |
Livello di calpestio L’n,w |
Impianti a funzionamento continuo |
Impianti a funzionamento discontinuo
LAeq |
Requisito “normale” |
36 |
74 |
36 |
40 |
Requisito “superiore” |
42 |
68 |
33 |
36 |
NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE
Legge quadro 447/95
La legge 447/95 "Legge quadro
sull'inquinamento acustico· pubblicata con data 26 ottobre 1995
costituisce la
Come ogni
Fra le principali novità introdotte dalla
legge 447/95:
• riconoscimento della professionalità del
"tecnico competente in acustica"
• articolata definizione di limiti per la
rumorosità ambientale;
• obblighi a carico di Enti pubblici e
privati, con scadenze temporali e sanzioni;
• individuazione di tutte le problematiche
acustiche ambientali (fra cui il rumore prodotto da strade,
ferrovie, aeroporti, autodromi, imbarcazioni,
ecc.);
individuazione dei requisiti acustici degli
edifici , per i quali si rimanda a due decreti attuativi relativamente
alle
attività di progettazione acustica e di
collaudo in opera.
Allo stato attuale, il 5 dicembre 1997 è
stato pubblicato un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
relativo ai requisiti acustici minimi per edifici di qualunque
tipologia, mentre si sta ancora attendendo il decreto sulla
progettazione acustica.
D.P.C.M. 5.12.97 "Determinazione dei
requisiti acustici passivi degli edifici"
Il decreto si riferisce all'analisi e alla
"valutazione dei requisiti acustici passivi degli edifici", imponendo
limiti acustici anche per le sorgenti sonore all'interno degli edifici.
Il principio del decreto, strutturato in definizioni, allegati e
tabelle, è di definire dei requisiti acustici degli edifici in funzione
della classificazione degli ambienti abitativi.
Vista l'importanza del decreto per
l'argomento trattato, si è ritenuto opportuno riportarlo in forma
integrale in
appendice.
NORMATIVA REGIONALE
I recepimenti regionali della L. 447/95
hanno, in alcuni casi, approfondito le tematiche del D.P.C.M. 5/12/1997
Regione Liguria - D.G.R. n.
534 del 28.05.1999 - "Criteri per la redazione della documentazione di
impatto
AI punto 6 delle linee guida si richiede
esplicitamente al tecnico competente in acustica la disponibilità dei
dati
Regione Emilia Romagna -
D.G.R. n. 673 del 14.04.2004 - "Criteri tecnici per la redazione della
Il DGR specifica che la documentazione di
previsione di impatto acustico deve contenere la valutazione delle
caratteristiche acustiche degli edifici e, ad esempio nel caso di
attività (discoteche o similari) all'interno di edifici che prevedano
anche destinazione residenziale, la descrizione delle caratteristiche
acustiche passive degli elementi strutturali interessati dalla
propagazione sonora. Il regolamento edilizio tipo regionale e il
regolamento edilizio comunale di Bologna richiedono l'analisi di
progetto e la certificazione finale.
Regione Lombardia - L.R.
10.08.2001 n. 13 - "Norme in materia di inquinamento acustico"
La legge regionale lombarda dedica l'articolo
7 al problema dei requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti
sonore interne agli stessi. In caso di modifiche
Regione Marche - L.R. 14.11
.2001 n. 28 - "Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente
abitativo
Regione Umbria - L.R. n. 8
del 06.06.2002 - "Disposizioni per il contenimento e la riduzione
dell'inquinamento
Regione Puglia - L.R. n. 3
del 12.02.2002 - "Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione
NORMATIVA TECNICA
Le norme tecniche da utilizzarsi nel settore
dell'acustica edilizia sono di tre tipi, relativamente a:
• modalità di misura delle prestazioni
acustiche di componenti edilizi (ad esempio le norme UNI EN
• previsione (progettazione acustica) del
comportamento di edifici (ad esempio le norme UNI EN
• descrizione dei requisiti di sicurezza dei
prodotti per l'edilizia.
In questa ambito sono esaminate con
particolare attenzione le prime due categorie di norme, mentre
La direttiva di riferimento è la 89/106/CEE
concernente i prodotti da costruzione, che ha come obbiettivo principale
la sicurezza dei cittadini dell'Unione europea tramite le procedure che
portano all'apposizione della marcatura ce sui prodotti a fischio.
La direttiva in oggetto ha prodotto fino ad
oggi, grazie allo sforzo del CEN (Comitato Europeo per
Standardizzazione), moltissime norme "armonizzate" finalizzate a
definire le caratteristiche dei prodotti.
La misura delle prestazioni dei componenti
previsti dalla normativa
Numerose sono le norme tecniche a cui si fa
riferimento nel settore dell'acustica edilizia. Di Seguito sono
UNI EN ISO 140-1 :1999 |
Acustica - Misura dell'isolamento
acustico in edifici e di elementi di edificio. Requisti di dispositivi di prova nei
laboratori con eliminazione della trasmissione laterale |
UNI EN ISO 140-3:1997 |
Acustica - Misura dell'isolamento
acustico in edifici e di elementi di edificio. Misurazioni in laboratorio
dell'isolamento di rumori aerei di elementi di edifici. |
UNI EN ISO 140-4:2000 |
Acustica - Misura dell'isolamento
acustico in edifici e di elementi di edificio. Misurazioni in opera dell'isolamento
a rumori aerei tra ambienti interni. |
UNI EN ISO 140-5:2000 |
Acustica - Misura dell'isolamento
acustico in edifici e di elementi di edificio. Misurazioni in opera dell'isolamento
acustico per via aerea degli elementi di facciata e delle facciate. |
UNI EN ISO 140-6:2000 |
Acustica - Misura dell'isolamento
acustico in edifici e di elementi di edificio. Misurazioni in laboratorio
dell'isolamento di rumore di calpestio dei solai. |
UNI EN ISO 140-7:2000 |
Acustica - Misura dell'isolamento
acustico in edifici e di elementi di edificio. Misurazioni in opera dell'isolamento
a rumore aerei di calpestio di solai. |
UNI EN ISO 140 - 8:1999 |
Acustica - Misura dell'isolamento
acustico in edifici e di elementi di edificio. Misurazioni in laboratorio della
riduzione del rumore di calpestio trasmesso mediante rivestimenti del solaio di
riferimento. |
UNI EN N 20140-9:1998 |
Acustica - Misura dell'isolamento
acustico in edifici e di elementi di edificio. Misurazioni in laboratorio
dell'isolamento acustico per via aerea da ambiente ad ambiente coperti dallo stesso
controsoffitto. |
UNI EN 20140 - 10:1993 |
Acustica - Misura dell'isolamento
acustico in edifici e di elementi di edificio. Misurazioni in laboratorio
dell'isolamento acustico per via aerea di piccoli elementi di edificio. |
EN ISO 140 -11 |
Acustica - Misura dell'isolamento
acustico in edifici e di elementi di edificio. Misurazioni in laboratorio
dell'isolamento acustico di rumori aerei da ambiente ad ambiente e di rumori impattivi da
vani scale (access floor). |
UNI ES ISO 717 -1 :1997 |
Acustica - Valutazione
dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio. Isolamento acustico per via aerea. |
UNI EN ISO 717 - 2:1997 |
Acustica - Valutazione
dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio. Isolamento di rumore di calpestio. |
UNI EN 29052 - 1 :1993 |
Acustica - Determinazione della
rigidità dinamica. Materiali utilizzati sotto i pavimenti galleggianti negli edifici
residenziali. |
APPENDICE A - IL D.P.C.M. 5/12/97
(in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n.
297 del 22 dicembre 1997 )
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 5 dicembre 1997
Determinazione dei requisiti acustici
passivi degli edifici.
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 3, comma 1, lettera e), della
legge 26 ottobre 1995, n. 447 "legge quadro sull'inquinamento acustico";
Vista la circolare del Ministero dei lavori
pubblici n. 1769 del 30 aprile 1966, recante i criteri di valutazione e
collaudo dei requisiti acustici nelle
costruzioni edilizie;
Vista la circolare del Ministero dei lavori
pubblici n. 3150 del 22 maggio 1967, recante i criteri di valutazione e
collaudo dei requisiti acustici negli edifici
scolastici;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412;
Considerata la necessità di fissare criteri e
metodologie per il contenimento dell'inquinamento da rumore
all'interno degli ambienti abitativi;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di
concerto con Ministri della sanità, dei lavori pubblici,
dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
Decreta:
Art. 1. Campo di applicazione
1. Il presente decreto, in attuazione
dell'art. 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n.
447, determina i requisiti acustici delle
sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi
degli edifici e dei loro componenti in opera,
al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore.
2. I requisiti acustici delle sorgenti sonore
diverse da quelle di cui al comma 1 sono determinati dai
provvedimenti attuativi previsti dalla legge
26 ottobre 1995, n. 447.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione del presente
decreto, gli ambienti abitativi di cui all'art. 2, comma 1, lettera
b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono
distinti nelle categorie indicate nella tabella A allegata al
presente decreto.
2. Sono componenti degli edifici le
partizioni orizzontali e verticali.
3. Sono servizi a funzionamento discontinuo
gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici
e la rubinetteria.
4. Sono servizi a funzionamento continuo gli
impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.
5. Le grandezze cui far riferimento per
l'applicazione del presente decreto, sono definiti nell'allegato A
che ne costituisce parte integrante.
Art. 3. Valori limite
1. AI fine di ridurre l'esposizione umana al
rumore, sono riportati in tabella B i valori limite delle
grandezze che determinano i requisiti
acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti
sonore interne.
Art. 4. Entrata in vigore
Il presente decreto viene pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dopo
ALLEGATO A
Grandezze di riferimento: definizioni, metodi di
calcolo e misure
Le grandezze che caratterizzano i requisiti
acustici passivi degli edifici sono:
1. il tempo di riverberazione (T), definito dalla
norma ISO 3382: 1975;
2. il potere fonoisolante apparente di elementi di
separazione fra ambienti (R), definito dalla norma EN ISO
140- 5: 1996;
3. l'isolamento acustico standardizzato di facciata
(D2m,nT ), definito da:
D2m,nT = D2m + 10 log T/T0
dove:
D2m = L 1 ,2m - L2 e la differenza di livello;
L 1 ,2m è il livello di pressione sonora esterno a
2 metri dalla facciata, prodotto da rumore da traffico se
prevalente, o da altoparlante con incidenza del
suono di 45° sulla facciata;
L2 è il livello di pressione sonora medio
nell'ambiente ricevente, valutato a partire dai livelli misurati
nell'ambiente ricevente mediante la seguente
formula:
Le misure dei livelli Li devono essere eseguite in
numero di n per ciascuna banda di terzi di ottava. Il numero
n è il numero intero immediatamente superiore ad un
decimo del volume nell'ambiente; in ogni caso, il valore
minimo di n è cinque;
T è il tempo di riverberazione nell'ambiente
ricevente, in sec;
TO è il tempo di riverberazione di riferimento
assunto, pari a 0,5s;
4. il livello di rumore di calpestio di solai
normalizzato (Ln) definito dalla norma EN ISO 140-6:1996:
5. LASmax: livello massimo di pressione sonora,
ponderata A con costante di tempo slow;
6. LAeq: livello continuo equivalente di pressione
sonora, ponderata A.
Gli indici di valutazione che caratterizzano i
requisiti acustici passivi degli edifici sono:
a. indice del potere fonoisolante apparente di
partizioni fra ambienti (Rw) da calcolare secondo la norma UNI
8270: 1987, Parte 7", para. 5.1.
b. indice dell'isolamento acustico standardizzato
di facciata (D2m,nT,w) da calcolare secondo le stesse
procedure di cui al precedente punto a.;
c. indice del livello di rumore di calpestio di
solai, normalizzato (Ln,w) da calcolare secondo la procedura
descritta dalla norma UNI 8270: 1987, Parte 7",
para.5.2.
Rumore prodotto dagli impianti tecnologici
La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici
non deve superare i seguenti limiti:
a. 35 dB(A) LAmax con costante di tempo slow per i
servizi a funzionamento discontinuo;
b. 25 dB(A) LAeq per i servizi a funzionamento
continuo.
Le misure di livello sonoro devono essere eseguite
nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato.
Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui
il rumore si origina.
TABELLA A - CLASSIFICAZIONI DEGLI AMBIENTI
ABITATIVI (art. 2)
categoria A: edifici adibiti a residenza o
assimilabili;
categoria B: edifici adibiti ad uffici e
assimilabili;
categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni
ed attività assimilabili;
categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche,
case di cura e assimilabili;
categoria E: edifici adibiti ad attività
scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative
o di culto o assimilabili;
categoria G: edifici adibiti ad attività
commerciali o assimilabili.
Categoria di cui alla TAB A. |
Parametri |
||||
A. |
Rw(*) |
D2m,nT,w |
Ln,w |
LASmax |
LAeq |
1.D |
55 |
45 |
58 |
35 |
25 |
2.A,C |
50 |
40 |
63 |
35 |
25 |
3.E |
50 |
48 |
58 |
35 |
25 |
4. B,F,G |
50 |
42 |
55 |
35 |
25 |
(*) Valon di Rw nfentl a elementi di
separazione tra due distinte unita Immobiliari.
Nota: con riferimento all'edilizia
scolastica, i limiti per il tempo di riverberazione sono quelli
riportati nella circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 3150 del
22 maggio 1967, recante i criteri di valutazione e collaudo dei
requisiti acustici negli edifici scolastici.